ORDINE DEI TEMPLARI DI GERUSALEMME ITALIA – ETS

Statuto

ART. 1
(DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)
E’ COSTITUITA FRA I PRESENTI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (IN SEGUITO DENOMINATO “CODICE DEL TERZO SETTORE”) E, IN QUANTO COMPATIBILE, DEL CODICE CIVILE E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, UNA ASSOCIAZIONE AVENTE LA SEGUENTE DENOMINAZIONE:
ORDINE DEI TEMPLARI DI GERUSALEMME ITALIA   ETSDA ORA IN AVANTI DENOMINATA “ASSOCIAZIONE”, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO – VIA SAN MARTINO 13/AE CON DURATA ILLIMITATA.
LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE DISCENDENDO, TRA L’ALTRO, DALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (CO. 1, ART. 4 CTS), L’ACRONIMO ETS, ANCHE SE PREVISTO NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE, NON SARÀ SPENDIBILE NEI RAPPORTI CON I TERZI, NEGLI ATTI, NELLA CORRISPONDENZA E NELLE COMUNICAZIONI CON IL PUBBLICO FINO ALLA OPERATIVITÀ DEL SUDDETTO REGISTRO.
ART. 2
(SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)
L’ASSOCIAZIONE NON HA SCOPO DI LUCRO E PERSEGUE FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO, IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE,  DI UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, IN FORMA DI AZIONE VOLONTARIA O DI EROGAZIONE GRATUITA DI DENARO, BENI O SERVIZI, O DI MUTUALITÀ O DI PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI O SERVIZI:
  • ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO;
  • ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO;
  • BENEFICENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI DI CUI ALLA LEGGE 19 AGOSTO 2016, N. 166, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, O EROGAZIONE DI DENARO, BENI O SERVIZI A SOSTEGNO DI PERSONE SVANTAGGIATE O DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO;
L’ASSOCIAZIONE INTENDE:
  • FAVORIRE OPERE DI BENEFICENZA UMANITARIA E FILANTROPICA, PROMUOVERE, VALORIZZARE E DIFFONDERE LE MEMORIE E LA CONOSCENZA STORICA DELL’ORDINE DEI TEMPLARI DI GERUSALEMME E DEL PENSIERO NEL CORSO DEI SECOLI;
  • CREARE UN’AZIONE COORDINATA IN FAVORE DELLA FRATERNITÀ DEGLI UOMINI E DEI POPOLI, OVVERO NELLO SPECIFICO:
  1. REALIZZARE ACCORDI DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI TEMPLARI RICONOSCIUTE STORICAMENTE E FORMALMENTE IN ITALIA E ALL’ESTERO E PERTANTO ORGANIZZARE ANCHE VIAGGI DI STUDIO A QUESTO FINE;
  2. CREARE UN CENTRO STUDI DI FORMAZIONE PER QUANTI VOLESSERO AVVICINARSI E RICONOSCERSI NEI PRINCIPI E NEI VALORI DI CUI L’ORDINE TEMPLARE SI FA PROMOTORE.
L’ASSOCIAZIONE PUÒ ESERCITARE, A NORMA DELL’ART. 6 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE GENERALE, SECONDARIE E STRUMENTALI RISPETTO A QUESTE ULTIME, SECONDO CRITERI E LIMITI DEFINITI CON APPOSITO DECRETO MINISTERIALE E SUCCESSIVAMENTE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
L’ASSOCIAZIONE PUÒ ESERCITARE, A NORMA DELL’ART. 7 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, ANCHE ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI – ATTRAVERSO LA RICHIESTA A TERZI DI DONAZIONI, LASCITI E CONTRIBUTI DI NATURA NON CORRISPETTIVA – AL FINE DI FINANZIARE LE PROPRIE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI VERITÀ, TRASPARENZA E CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON I SOSTENITORI E CON IL PUBBLICO.
L’ASSOCIAZIONE È AUTONOMA E APOLITICA E NON RICONOSCE NEL SUO INTERNO ALTRA AUTORITÀ O OLTRE PRESCRIZIONI SE NON QUELLE CHE PERVERRANNO DAL PROPRIO STATUTO E DALLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.
ART. 3
(AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)
IL NUMERO DEGLI ASSOCIATI È ILLIMITATO.
POSSONO ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE SIA PERSONE FISICHE, CON ETÀ NON INFERIORE A ANNI 18, CHE ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE CONDIVIDONO LE FINALITÀ DELLA STESSA E CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE CON LA LORO OPERA, COMPETENZE E CONOSCENZE, PREVIA DOMANDA ACCETTATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
L’ASSOCIAZIONE COMPRENDE: SOCI FONDATORI, SOCI ORDINARI CHE SI ISCRIVONO ALL’ASSOCIAZIONE SUCCESSIVAMENTE CONDIVIDENDONE GLI SCOPI, SOCI D’ONORE COLORO CHE HANNO RESO DEI SERVIGI SEGNALATI DALL’ASSOCIAZIONE NONCHÉ SOCI ONORARI E BENEFATTORI.
TUTTI GLI ASSOCIATI HANNO L’OBBLIGO DI VERSARE ANNUALMENTE LA QUOTA ASSOCIATIVA DEFINITA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E AVRANNO IL DIRITTO DI VOTO SOLAMENTE DOPO IL SUO PAGAMENTO.
CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME ASSOCIATO DOVRÀ PRESENTARE AL CONSIGLIO DIRETTIVO UNA DOMANDA SCRITTA CHE DOVRÀ CONTENERE:
  • L’INDICAZIONE DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE NONCHÉ RECAPITI TELEFONICI E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA;
  • LA DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE IL PRESENTE STATUTO, GLI EVENTUALI REGOLAMENTI E DI ATTENERSI ALLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI ASSOCIATIVI;
  • UN BREVE CURRICULUM CON ANCHE LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA SULLA DOMANDA SECONDO CRITERI NON DISCRIMINATORI, COERENTI CON LE FINALITÀ PERSEGUITE E LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE.
LA DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL’INTERESSATO E ANNOTATA, A CURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NEL LIBRO DEGLI ASSOCIATI.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEVE, ENTRO 120 GIORNI, MOTIVARE LA DELIBERAZIONE DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E COMUNICARLA AGLI INTERESSATI.
QUALORA LA DOMANDA DI AMMISSIONE NON SIA ACCOLTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CHI L’HA PROPOSTA PUÒ ENTRO 120 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI RIGETTO, CHIEDERE CHE SULL’ISTANZA SI PRONUNCI L’ASSEMBLEA, CHE DELIBERA SULLE DOMANDE NON ACCOLTE, SE NON APPOSITAMENTE CONVOCATA, IN OCCASIONE DELLA SUASUCCESSIVA CONVOCAZIONE.
LO STATUS DI ASSOCIATO HA CARATTERE PERMANENTE E PUÒ VENIRE MENO SOLO NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 5. NON SONO PERTANTO AMMESSE ADESIONI CHE VIOLINO TALE PRINCIPIO, INTRODUCENDO CRITERI DI AMMISSIONE STRUMENTALMENTE LIMITATIVI DI DIRITTI O A TERMINE.
I NOMI DEI SOCI SARANNO TRASCRITTI IN APPOSITO LIBRO CHE, ANNUALMENTE AGGIORNATO, SARÀ TENUTO NELLA SEDE OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE.
ART. 4
(DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)
GLI ASSOCIATI, ALL’INFUORI DEI MOROSI, HANNO IL DIRITTO DI:
  • ELEGGERE GLI ORGANI ASSOCIATIVI E DI ESSERE ELETTI NEGLI STESSI;
  • ESSERE INFORMATI SULLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE E CONTROLLARNE L’ANDAMENTO;
  • PARTECIPARE A TUTTE LE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE;
  • CONCORRERE ALL’ELABORAZIONE ED APPROVARE IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ;
  • ESSERE RIMBORSATI DALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE;
  • PRENDERE ATTO DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE ASSEMBLEE, PRENDERE VISIONE DEI BILANCI E CONSULTARE I LIBRI ASSOCIATIVI PRESSO LA SEDE OPERATIVA PREVIO APPUNTAMENTO;
GLI ASSOCIATI HANNO L’OBBLIGO DI:
  • RISPETTARE IL PRESENTE STATUTO E GLI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI;
  • SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ VERSO GLI ALTRI IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, SENZA FINI DI LUCRO, ANCHE INDIRETTO;
  • VERSARE LA QUOTA ASSOCIATIVA SECONDO L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI VERSAMENTO E I TERMINI ANNUALMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;
AD OGNI SOCIO AL MOMENTO DELL’AVVENUTA ISCRIZIONE VERRÀ CONSEGNATA UNA TESSERA NUMERATA, NOMINALE NON TRASFERIBILE.
ART. 5
(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)
LA QUALIFICA DI ASSOCIATO SI PERDE PER MORTERECESSO O ESCLUSIONE.
L’ASSOCIATO CHE CONTRAVVIENE GRAVEMENTE AGLI OBBLIGHI E ALL’OSSERVANZA DEL PRESENTE STATUTO, NEGLI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI E NELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, OPPURE ARRECA DANNI MATERIALI O MORALI DI UNA CERTA GRAVITÀ ALL’ASSOCIAZIONE, E DOPO UNA MESSA IN CAUSA NON SEGUITA DA EMENDAMENTO O A SEGUITO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA (DOPO RICHIAMO PER LETTERA RACCOMANDATA) PUÒ ESSERE ESCLUSO DALL’ASSOCIAZIONE.
IN PARTICOLARE IL PRESIDENTE, SENTITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO, OVVERO LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO; OVVERO UN GRUPPO COSTITUITO DA ALMENO 1/5 DEI SOCI, CON DIRITTO AL VOTO, PUÒ RICHIEDERE L’ESCLUSIONE DALL’ASSOCIAZIONE, PER GRAVI MOTIVI, DI UNO O PIÙ MEMBRI DELLA STESSA. L’IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL’ASSOCIAZIONE DI UN MEMBRO DELLA STESSA DEVE ESSERE INSERITA NELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI (ORDINARIA E STRAORDINARIA) E PORTATA A VOTAZIONE DURANTE L’ASSEMBLEA DEI SOCI.
LA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE È PRESA DALL’ASSEMBLEA CON VOTO SEGRETO E DOPO AVER ASCOLTATO LE GIUSTIFICAZIONI DELL’INTERESSATO. LA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA ADEGUATAMENTE ALL’ASSOCIATO CHE POTRÀ PRESENTARE LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO CONSIDERA MOROSI QUEI SOCI CHE NON ABBIANO PAGATO LA QUOTA ASSOCIATIVA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO E IN TAL CASO IL SOCIO PERDE OGNI E QUALSIASI DIRITTO VERSO L’ASSOCIAZIONE
L’ASSOCIATO PUÒ SEMPRE RECEDERE DALL’ASSOCIAZIONE.
CHI INTENDE RECEDERE DALL’ASSOCIAZIONE DEVE COMUNICARE IN FORMA SCRITTA LA SUA DECISIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO.
LA DICHIARAZIONE DI RECESSO HA EFFETTO CON LO SCADERE DELL’ANNO IN CORSO, PURCHÉ SIA FATTA ALMENO 3 MESI PRIMA.
DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE NON SONO TRASFERIBILI.
LE SOMME VERSATE A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA NON SONO RIMBORSABILI, RIVALUTABILI E TRASMISSIBILI.
GLI ASSOCIATI CHE COMUNQUE ABBIANO CESSATO DI APPARTENERE ALL’ASSOCIAZIONE NON HANNO ALCUN DIRITTO SUL PATRIMONIO DELLA STESSA.
ART. 6
(ORGANI)
SONO ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
  • L’ASSEMBLEA;
  • CONSIGLIO DIRETTIVO CHE RAPPRESENTA L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
  • L’ORGANO DI CONTROLLO CHE VERRÀ COSTITUITO SE OBBLIGATORIO PER LEGGE;
ART. 7
(ASSEMBLEA)
L’ASSEMBLEA GÉNÉRALE REGOLARMENTE COSTITUITA RAPPRESENTA IL POTERE SUPREMO DELL’ASSOCIAZIONE.
NELL’ASSEMBLEA HANNO DIRITTO DI VOTO TUTTI COLORO CHE SONO ISCRITTI, NEL LIBRO DEGLI ASSOCIATI, E IN REGOLA CON I REQUISITI RICHIESTI.
CIASCUN ASSOCIATO HA UN VOTO.
CIASCUN ASSOCIATO PUÒ FARSI RAPPRESENTARE IN ASSEMBLEA DA UN ALTRO ASSOCIATO MEDIANTE DELEGA SCRITTA, ANCHE IN CALCE ALL’AVVISO DI CONVOCAZIONE. CIASCUN ASSOCIATO PUÒ RAPPRESENTARE SINO AD UN MASSIMO DI 3 ASSOCIATI.
SI APPLICANO I CO. 4 E 5, ART. 2372 DEL CODICE CIVILE, IN QUANTO COMPATIBILI.
LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA AVVIENE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE INOLTRE È TENUTO A CONVOCARLA SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO O DA ALMENO UN TERZO DEI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE.
LA CONVOCAZIONE DOVRÀ CONTENERE IL LUOGO, LA DATA E L’ORA DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE E L’ORDINE DEL GIORNO.
LA CONVOCAZIONE SARÀ INOLTRATA A MEZZO LETTERA SEMPLICE O TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 8 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L’ASSEMBLEA ALL’INDIRIZZO RISULTANTE DAL LIBRO DEGLI ASSOCIATI.
L’ASSEMBLEA SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA L’ANNO, PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.
L’ASSEMBLEA DEVE ESSERE INOLTRE CONVOCATA QUANDO SE NE RAVVISA LA NECESSITÀ O QUANDO NE È FATTA RICHIESTA MOTIVATA DA ALMENO UN TERZO DEI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE.
L’ORDINE DEL GIORNO È STABILITO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. LE PROPOSTE E LE DOMANDE D’INTERVENTO INVIATE PER LETTERA AL PRESIDENTE 10 GIORNI ALMENO PRIMA DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE SONO INSCRITTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE.
L’ASSEMBLEA PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E, IN SUA ASSENZA, DAL VICE PRESIDENTE O, IN VIA SUBORDINATA, DA UN SOCIO CONSIGLIERE DELEGATO DAL PRESIDENTE, HA LE SEGUENTI COMPETENZE INDEROGABILI:
  • NOMINA E REVOCA I COMPONENTI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI E, SE PREVISTO, IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
  • APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO; E IL BUDGET DELL’ESERCIZIO SEGUENTE.
  • DELIBERA SULLA RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, AI SENSI DELL’ART. 28 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, E PROMUOVE AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI LORO CONFRONTI;
  • DELIBERA SULLA ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI;
  • DELIBERA SULLE MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO O DELLO STATUTO;
  • APPROVA L’EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI;
  • DELIBERA LO SCIOGLIMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA FUSIONE O LA SCISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE;
  • ASCOLTA I RAPPORTI SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE. PROCEDE SE APPLICABILE ALLA DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ECCEDENTI. IN NESSUN CASO QUESTE ECCEDENZE POTRANNO ESSERE RIPARTITE TRA I MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE.
  • CONOSCE TUTTE LE DOMANDE RIGUARDANTI LA GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE.
  • DETERMINA LE LINEE GENERALI PROGRAMMATICHE DELL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE;
  • DETERMINA ALLA SCADENZA DEL MANDATO IL NUMERO DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE; APPROVA EVENTUALI ALTRI REGOLAMENTI INTERNI;
  • DELIBERA E SI ESPRIME SOVRANAMENTE SU TUTTE LE PROPOSTE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO.
  • DELIBERA SUGLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE, DALL’ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO ALLA SUA COMPETENZA.
L’ASSEMBLEA È VALIDAMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DELLA METÀ PIÙ UNO DEGLI ASSOCIATI PRESENTI, IN PROPRIO O PER DELEGA, E IN SECONDA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEGLI ASSOCIATI PRESENTI, IN PROPRIO O PER DELEGA.
I VOTI SONO ESPRESSI A MANO ALZATA, A MENO CHE LO SCRUTINIO SEGRETO NON SIA RICHIESTO DALLA METÀ DEI MEMBRI DELL’ASSEMBLEA O DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
L’ASSEMBLEA DELIBERA A MAGGIORANZA DI VOTI. NELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E IN QUELLE CHE RIGUARDANO LA LORO RESPONSABILITÀ, GLI AMMINISTRATORI NON HANNO VOTO.
IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO E L’ATTO COSTITUTIVO OCCORRE LA PRESENZA DI ALMENO ¾ DEGLI ASSOCIATI E IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELIBERARE LO SCIOGLIMENTO LA TRASFORMAZIONE, LA FUSIONE O LA SCISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO ¾ DEGLI ASSOCIATI.
LE DELIBERAZIONI DEBBONO RISULTARE DAL VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DA ALMENO DUE SOCI.
IL VERBALE DELL’ASSEMBLEE DEVE ESSERE REDATTO DAL SEGRETARIO.
LE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE SONO VINCOLANTI PER TUTTI I SOCI, ANCHE PER QUELLI NON INTERVENUTI, PURCHÉ ADOTTATE IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE E DELLE NORME STATUTARIE.
ART. 8
CONSIGLIO DIRETTIVO (L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)
L’ASSOCIAZIONE È AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DIRETTIVO INVESTITO DEI PIÙ AMPI POTERI DI GESTIONE, OPERA IN ATTUAZIONE DELLE VOLONTÀ E DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELL’ASSEMBLEA ALLA QUALE RISPONDE DIRETTAMENTE E DALLA QUALE PUÒ ESSERE, PER GRAVI MOTIVI, REVOCATO CON MOTIVAZIONE.
RIENTRA NELLA SFERA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TUTTO QUANTO NON SIA PER LEGGE O PER STATUTO DI PERTINENZA ESCLUSIVA DELL’ASSEMBLEA O DI ALTRI ORGANI ASSOCIATIVI.
IN PARTICOLARE, E TRA GLI ALTRI, SONO COMPITI DI QUESTO ORGANO:
– ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA;
– FORMULARE I PROGRAMMI DI ATTIVITÀ ASSOCIATIVA SULLA BASE DELLE LINEE APPROVATE DALL’ASSEMBLEA;
– PREDISPORRE IL BILANCIO DI ESERCIZIO E L’EVENTUALE BILANCIO SOCIALE;
– PREDISPORRE TUTTI GLI ELEMENTI UTILI ALL’ASSEMBLEA PER LA PREVISIONE E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  DELL’ESERCIZIO;
– DELIBERARE L’AMMISSIONE E L’ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI;
– DELIBERARE LE AZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI;
– STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI INERENTI LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE;
– CURARE LA GESTIONE DI TUTTI I BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE O AD ESSA AFFIDATI;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO È FORMATO DA UN NUMERO DI COMPONENTI, COMPRESO TRA 3 E 5 MEMBRI MAGGIORENNI ED IN POSSESSO DEI LORO DIRITTI CIVILI, IN QUALITÀ DI: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UN TESORIERE E CONSIGLIERI. IN CASO DI PARITÀ IN UNA VOTAZIONE, IL VOTO DEL PRESIDENTE VALE DOPPIO.
LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEVE ESSERE DOMICILIATA IN ITALIA.
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO NOMINATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE PER LA DURATA DI 4 CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI PRESENTI E RAPPRESENTATI, AL PRIMO TURNO, CON MAGGIORANZA RELATIVA AL SECONDO TURNO.
IN CASO DI PARITÀ DEI SUFFRAGI, IL MEMBRO PIÙ ANZIANO VIENE ELETTO, IN CASO DI STESSA ANZIANITÀ VIENE ELETTO IL PIÙ ANZIANO DI ETÀ.
I MEMBRI USCENTI SONO RIELEGGIBILI.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO GENERALE E IL TESORIERE E QUALORA NE RICORRANO I REQUISITI DI LEGGE ANCHE L’ORGANO DI CONTROLLO (ART. 12 DEL PRESENTE STATUTO)
LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI SONO SCELTI TRA LE PERSONE FISICHE ASSOCIATE OVVERO INDICATE DAGLI ENTI ASSOCIATI: SI APPLICA L’ART. 2382 CODICE CIVILE RIGUARDO ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA.
GLI AMMINISTRATORI, ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIZIA DELLA LORO NOMINA, DEVONO CHIEDERNE L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE INDICANDO, OLTRE ALLE INFORMAZIONI PREVISTE NEL CO. 6, ART. 26 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, A QUALI DI ESSI È ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE E PRECISANDO SE DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE.
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI È GENERALE, PERTANTO LE LIMITAZIONI DI TALE POTERE NON SONO OPPONIBILI AI TERZI SE NON SONO ISCRITTE NEL SUDDETTO REGISTRO O SE NON SI PROVA CHE I TERZI NE ERANO A CONOSCENZA.
ART. 9
(PRESIDENTE)
IL PRESIDENTE RAPPRESENTA LEGALMENTE L’ASSOCIAZIONE – NEI RAPPORTI INTERNI ED IN QUELLI ESTERNI, NEI CONFRONTI DI TERZI ED IN GIUDIZIO – E COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE LA IMPEGNANO VERSO L’ESTERNO.
IL PRESIDENTE È ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO TRA I PROPRI COMPONENTI A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
IL PRESIDENTE DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO E CESSA PER SCADENZA DEL MANDATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE O PER EVENTUALE REVOCA, PER GRAVI MOTIVI.
ALMENO UN MESE PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE CONVOCA L’ASSEMBLEA PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO.
IL PRESIDENTE CONVOCA E PRESIEDE L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO, SVOLGE L’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DELLE DIRETTIVE DI TALI ORGANI, RIFERENDO A QUEST’ULTIMO IN MERITO ALL’ATTIVITÀ COMPIUTA.
IL VICE PRESIDENTE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN OGNI SUA ATTRIBUZIONE OGNIQUALVOLTA QUESTI SIA IMPOSSIBILITATO NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
IL PRESIDENTE FIRMA, UNITAMENTE AL SEGRETARIO, I VERBALI DELLE ADUNANZE E TUTTI GLI ATTI DELL’ASSOCIAZIONE, IN UNIONE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, FIRMA I MANDATI DI PAGAMENTO E VIGILA SUL BUON ANDAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.
IL PRESIDENTE HA PER MISSIONE INOLTRE, DI PROGRAMMARE LE SPESE.
ART. 10
(IL TESORIERE)
IL TESORIERE CURA, IN COLLABORAZIONE CON IL PRESIDENTE LA PARTE AMMINISTRATIVA DI TUTTE LE ATTIVITÀ. PROVVEDE ALLA REGOLARE TENUTA DEI DOCUMENTI E DEI LIBRI SOCIALI E A PREDISPORRE LA BOZZA DEL BILANCIO NELLE FORME PREVISE DALLA NORMATIVA VIGENTE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL’ASSEMBLEA. STABILISCE INOLTRE LE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, PROVVEDE AGLI INCASSI, DA LE RICEVUTE RELATIVE. E’ AL TESORIERE CHE GLI ASSOCIATI DEVONO RIVOLGERSI CON RICHIESTA SCRITTA PER ESAMINARE I LIBRI SOCIALI.
ART. 11
(SEGRETARIO GENERALE)
IL SEGRETARIO GENERALE È INCARICATO DI EFFETTUARE I LAVORI DI ORDINE AMMINISTRATIVO, REDAZIONE DEI VERBALI, DELLA CORRISPONDENZA E DELLE CONVOCAZIONI.
È DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELLA CORRISPONDENZA E DI TUTTI GLI ATTI EMANATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, ATTI CHE RIMARRANNO NELL’ARCHIVIO DELL’ASSOCIAZIONE.
È INOLTRE INCARICATO DI INFORMARE TUTTI I SOCI, TRAMITE CORRISPONDENZA O ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ, DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 12
(ORGANO DI CONTROLLO)
L’ORGANO DI CONTROLLO, ANCHE MONOCRATICO, È NOMINATO AL RICORRERE DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.
COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO, AI QUALI SI APPLICA L’ART. 2399 DEL CODICE CIVILE, DEVONO ESSERE SCELTI TRA LE CATEGORIE DI SOGGETTI DI CUI AL CO. 2, ART. 2397 DEL CODICE CIVILE. NEL CASO DI ORGANO COLLEGIALE, I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA ALMENO UNO DEI COMPONENTI.
L’ORGANO DI CONTROLLO VIGILA SULL’OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO E SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231, QUALORA APPLICABILI, NONCHÉ SULLA ADEGUATEZZA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE E SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO.
ESSO PUÒ ESERCITARE INOLTRE, AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI AL CO. 1, ART. 31, LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI. IN TAL CASO L’ORGANO DI CONTROLLO È COSTITUITO DA REVISORI LEGALI ISCRITTI NELL’APPOSITO REGISTRO.
L’ORGANO DI CONTROLLO ESERCITA INOLTRE COMPITI DI MONITORAGGIO DELL’OSSERVANZA DELLE FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE, ED ATTESTA CHE L’EVENTUALE BILANCIO SOCIALE SIA STATO REDATTO IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI. IL BILANCIO SOCIALE DÀ ATTO DEGLI ESITI DEL MONITORAGGIO SVOLTO DAI SINDACI.
I COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO POSSONO IN QUALSIASI MOMENTO PROCEDERE, ANCHE INDIVIDUALMENTE, AD ATTI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO, E A TAL FINE, POSSONO CHIEDERE AGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE SULL’ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI SOCIALI O SU DETERMINATI AFFARI.
ART. 13
(PATRIMONIO)
IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE – COMPRENSIVO DI EVENTUALI RICAVI, RENDITE, PROVENTI ED ALTRE ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE – È UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ STATUTARIE AI FINI DELL’ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE.
ART. 14
(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)
L’ASSOCIAZIONE HA IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, UTILI ED AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE COMUNQUE DENOMINATE, AI PROPRI ASSOCIATI, LAVORATORI E COLLABORATORI, AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, ANCHE NEL CASO DI RECESSO O DI OGNI ALTRA IPOTESI DI SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.
ART. 15
(RISORSE ECONOMICHE)
L’ASSOCIAZIONE PUÒ TRARRE LE RISORSE ECONOMICHE, NECESSARIE AL SUO FUNZIONAMENTO E ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, DA FONTI DIVERSI, QUALI:
  • QUOTE ASSOCIATIVE
  • CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI
  • DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI
  • RENDITE PATRIMONIALI
  • PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI NONCHÉ DALLE ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE GENERALE, DI CUI ALL’ART. 6 DEL CODICE DE TERZO SETTORE.
PER LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PRESTATE, L’ASSOCIAZIONE PUÒ RICEVERE SOLTANTO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE.
ART. 16
(BILANCIO DI ESERCIZIO)
L’ASSOCIAZIONE DEVE REDIGERE IL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNUALE E CON DECORRENZA DAL PRIMO GENNAIO DI OGNI ANNO.
ESSO È PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, VIENE APPROVATO DALLA ASSEMBLEA ENTRO 4 MESI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO E DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DOCUMENTA IL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE ATTIVITÀ DIVERSE DI CUI ALL’ART. 2, A SECONDA DEI CASI, NELLA RELAZIONE DI MISSIONE O IN UNA ANNOTAZIONE IN CALCE AL RENDICONTO PER CASSA O NELLA NOTA INTEGRATIVA DI BILANCIO.
ART. 17
(BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE)
L’ASSOCIAZIONE DEVE PUBBLICARE ANNUALMENTE E TENERE AGGIORNATI NEL PROPRIO SITO INTERNET GLI EVENTUALI EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI A QUALSIASI TITOLO ATTRIBUITI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, AI DIRIGENTI E AGLI ASSOCIATI, NEL CASO IN CUI I RICAVI, RENDITE, PROVENTI O ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE SUPERINO I 100 MILA EURO L’ANNO
L’ASSOCIAZIONE DEVE REDIGERE, DEPOSITARE PRESSO IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E PUBBLICARE NEL PROPRIO SITO INTERNET IL BILANCIO SOCIALE, NEL CASO IN CUI I RICAVI, RENDITE, PROVENTI O ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE SUPERINO I 1 MLN DI EURO L’ANNO.
ART. 18
(SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)
IN CASO DI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE, IL PATRIMONIO RESIDUO È DEVOLUTO, PREVIO PARERE POSITIVO DELL’UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, DA QUANDO SARÀ OPERATIVO, E SALVA DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE, AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE, O AD OLTRE ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN IDENTICO O ANALOGO SETTORE, NELLE MORE DELLA PIENA OPERATIVITÀ DEL SUDDETTO UFFICIO.
L’ASSEMBLEA PROVVEDE ALLA NOMINA DI UNO O PIÙ LIQUIDATORI PREFERIBILMENTE SCELTI TRA I PROPRI ASSOCIATI.
ART. 19
(RINVIO)
PER QUANTO NON È ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, DAGLI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI E DALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, SI APPLICA QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E, IN QUANTO COMPATIBILE, DAL CODICE CIVILE.